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Il Dlgs 192/2005 ed il successivo Dlgs. 311/2006 hanno previsto al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, la dotazione di attestati di qualificazione energetica e di certificazione energetica.
E’ Obbigatoria per:
Quando si tratta di vendita o locazione, è importante, quindi, che l’attestato di prestazione energetica venga messo a disposizione del consumatore finale prima della conclusione delle trattative.
La redazione della Certificazione Energetica è a cura di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto o Geometra) che dovrà eseguire un soprallugo obbligatorio per normativa. Successivamente, dopo aver prodotto il documento, il tecnico procedarà alla trasmissione dello stesso al SI Energia.
Se la certificazione energetica non viene effettuata, la legge prevede delle sanzioni per i responsabili.
Per i proprietari degli immobili che vendono, affittano o pubblicano annunci senza fornire indicazioni sulla prestazione energetica, è prevista una sanzione che va dai 500 ai 18000 euro.
In caso di nuove costruzioni o importanti ristrutturazioni il responsabile dei lavori che non consegna la certificazione energetica allegata alla dichiarazione di fine lavori incorre in sanzioni variabili tra i 1000 e i 6000 euro.
Anche gli amministratori di condominio, se responsabili dei controlli periodici su impianti di climatizzazione (come caldaie e climatizzatori), possono ricevere sanzioni tra i 500 e i 3000 euro se tali controlli non vengono effettuati.
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